atti soggetti a condicio juris, con effetto ex nunc, ed imposta di registro
CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli
Il
legislatore tributario ha disciplinato diversamente, rispetto alla generalità
degli atti sottoposti a condizione sospensiva, gli atti soggetti ad approvazione
o sub condizione legale, quali ad esempio:
-
contratti della pubblica amministrazione, sottoposti ad approvazione tutoria;
-
trasferimento di concessione demaniale, subordinato all’approvazione
dell’Autorità concedente;
-
casi di omologazione
giudiziaria (artt. 158, c.c., art. 1968, c.c., art. 135, L. fallimentare), in
cui l’omologazione è espressamente prevista ai fini dell’efficacia dell’atto;
-
autorizzazioni e approvazioni giudiziarie prescritte ai fini dell’efficacia
dell’atto;
-
alienazioni di immobili siti in zone di confine, già
sottoposte alla condizione legale dell’approvazione prefettizia.
La
diversa disciplina fiscale degli atti soggetti ad approvazione va giustificata
in base al fatto che gli effetti
dell’approvazione non retroagiscono alla data
dell’atto.
In tutti
i casi suindicati di atti
soggetti ad approvazione ricorrono i presupposti per l’applicazione della
disciplina speciale di cui all’art. 14 ed all’art. 27, c. 5, L.R. (che presuppone, per l’appunto, un provvedimento di
approvazione della pubblica amministrazione); disciplina speciale che, esclude
l’applicazione della disciplina generale relativa agli atti sottoposti a
condizione sospensiva.
Nel caso
in cui, trattandosi di atti soggetti ad approvazione,
registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa ex art. 27, c. 5, L.R., si procede – successivamente all’approvazione, ma
prima che sia intervenuta la comunicazione al notaio ex art. 14 T.U. – alla
denunzia (volontaria) ed al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in cui la
denunzia ed il pagamento dell’imposta siano stati effettuati, ad opera del
notaio o delle parti, anteriormente al provvedimento di approvazione, nessun
obbligo di denunzia tuttavia esisteva, e nessuna sanzione può certamente essere
applicata né al notaio, né tantomeno alle parti.
Il che
non pregiudica comunque l’efficacia della denunzia e
del pagamento, posto che non di indebito si tratta, bensì di un’imposta
certamente dovuta, e per la cui liquidazione sussistono tutti gli elementi, pur
non essendo ancora iniziata la decorrenza del termine per effettuare la
denunzia all’ufficio competente.