atti soggetti a condicio juris, con effetto ex nunc, ed imposta di registro


 

CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli

 

Il legislatore tributario ha disciplinato diversamente, rispetto alla generalità degli atti sottoposti a condizione sospensiva, gli atti soggetti ad approvazione o sub condizione legale, quali ad esempio:

- contratti della pubblica amministrazione, sottoposti ad approvazione tutoria;

- trasferimento di concessione demaniale, subordinato all’approvazione dell’Autorità concedente;

- casi  di omologazione giudiziaria (artt. 158, c.c., art. 1968, c.c., art. 135, L. fallimentare), in cui l’omologazione è espressamente prevista ai fini dell’efficacia dell’atto;

- autorizzazioni e approvazioni giudiziarie prescritte ai fini dell’efficacia dell’atto;

- alienazioni di immobili siti in zone di confine, già sottoposte alla condizione legale dell’approvazione prefettizia.

 

La diversa disciplina fiscale degli atti soggetti ad approvazione va giustificata in base al fatto che gli effetti  dell’approvazione non retroagiscono alla data dell’atto.

 

In tutti i casi suindicati di atti soggetti ad approvazione ricorrono i presupposti per l’applicazione della disciplina speciale di cui all’art. 14 ed all’art. 27, c. 5, L.R. (che presuppone, per l’appunto, un provvedimento di approvazione della pubblica amministrazione); disciplina speciale che, esclude l’applicazione della disciplina generale relativa agli atti sottoposti a condizione sospensiva.

 

Nel caso in cui, trattandosi di atti soggetti ad approvazione, registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa ex art. 27, c. 5, L.R., si procede – successivamente all’approvazione, ma prima che sia intervenuta la comunicazione al notaio ex art. 14 T.U. – alla denunzia (volontaria) ed al pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in cui la denunzia ed il pagamento dell’imposta siano stati effettuati, ad opera del notaio o delle parti, anteriormente al provvedimento di approvazione, nessun obbligo di denunzia tuttavia esisteva, e nessuna sanzione può certamente essere applicata né al notaio, né tantomeno alle parti.

 

Il che non pregiudica comunque l’efficacia della denunzia e del pagamento, posto che non di indebito si tratta, bensì di un’imposta certamente dovuta, e per la cui liquidazione sussistono tutti gli elementi, pur non essendo ancora iniziata la decorrenza del termine per effettuare la denunzia all’ufficio competente.